Condizioni generali internazionali
di vendita di Windmöller GmbH
§ 1 Applicazione delle presenti Condizioni Generali Internazionali di Vendita
(1) I termini e le condizioni di cui alle presenti Condizioni Generali Internazionali di Vendita costituiranno parte integrante del contratto di vendita (il “Contratto di Vendita”). Le presenti Condizioni Internazionali di Vendita si applicano in via esclusiva. Le condizioni generali del compratore che confliggono o differiscono dalle presenti Condizioni Generali Internazionali di Vendita e/o dalle disposizioni di legge non si applicano, anche se noi non formuliamo alcuna obiezione alle stesse o eseguiamo la prestazione o accettiamo la prestazione del compratore.
(2) Le presenti Condizioni Generali Internazionali di Vendita non si applicano se i beni sono comprati per uso personale, familiare o domestico e noi siamo a conoscenza o dovremmo essere a conoscenza in ogni momento prima o al momento di conclusione del Contratto di Vendita che tali beni sarebbero venduti per tale uso. Il compratore dichiara che i beni non sono acquistati per uso personale, familiare o domestico.
§ 2 Formazione del Contratto di Vendita
(1) Un Contratto di Vendita richiede sempre un ordine scritto del compratore.
(2) Noi abbiamo la facoltà di accettare l’ordine scritto del compratore con una nostra conferma d’ordine (di seguito la “Conferma d’Ordine”) entro 10 (dieci) giorni di calendario dal ricevimento dell’ordine del compratore.
§ 3 Legge Applicabile
(1) Il Contratto di Vendita è regolato dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui Contratti di Compravendita Internazionale di Merci datata 11 aprile 1980 (Convenzione sulle Vendite ONU / CISG) nella versione inglese e tutte le questioni legali che non rientrano nell’oggetto della CISG sono regolate dalla legge svizzera delle obbligazioni (Obligationenrecht). La CISG si applica anche a tutti gli accordi relativi alla giurisdizione delle corti o dei tribunali arbitrali.
(2) Qualora dovessero essere utilizzati termini commerciali gli Incoterms® 2020 della Camera di Commercio Internazionale troveranno applicazione tenendo in considerazione le disposizioni previste nelle presenti Condizioni Generali di Vendita.
§ 4 Specifiche dei beni; diritti di terzi
(1) I beni che dovranno essere consegnati devono essere conformi alle specifiche e ai requisiti di qualità previsti nella Conferma d’Ordine. Nella misura in cui nessuna specifica o requisito di qualità sia stabilito nella Conferma d’Ordine, i beni saranno conformi al contratto se essi sono idonei allo scopo che è usuale in Germania e se sono idonei allo scopo per il quale beni che presentano la medesima descrizione sono usati abitualmente in Germania. Divergenze nelle dimensioni, struttura e/o colore sono consentite, nella misura in cui tali divergenze sono basate sulla natura dei materiali utilizzati e sono in linea con gli usi commerciali. Salvo altrimenti espressamente previsto, i beni non dovranno essere conformi ad alcuna legge o regolamento esistente al di fuori della Germania. I beni usati sono ceduti senza alcuna assunzione di responsabilità rispetto alla loro conformità.
(2) Qualora il compratore dovesse avere intenzione di utilizzare i beni in circostanze che sono atipiche o inusuali o che potrebbero comportare un rischio particolare alla salute e sicurezza di qualsivoglia persona o dell’ambiente, il compratore dovrà informarci per iscritto rispetto a tale intenzione prima di concludere il Contratto di Vendita.
(3) I diritti e le pretese avanzate da terzi (in particolare i diritti e le pretese basati sul titolo o su diritti di proprietà intellettuale o industriale) costituiscono un difetto del bene solo se tali diritti e/o pretese sono in vigore e sono registrati in Germania e impediscono l’utilizzo di tali beni in Germania.
§ 5 Obblighi di consegna; trasferimento del rischio
(1) Noi siamo tenuti a consegnare i beni indicati nella Conferma d’Ordine, incluso un imballaggio che sia adeguato per i mezzi di trasporto.
(2) La consegna deve essere fatta secondo il termine FCA Incoterms 2020 al posto di consegna indicato nella Conferma d’Ordine. Qualora nessun posto di consegna sia indicato nella Conferma d’Ordine, la consegna deve essere fatta secondo il termine FCA Incoterms 2020 presso il nostro stabilimento in 32832 Augustdorf /Germania. Non siamo obbligati ad informare il compratore sul fatto che i beni sono stati consegnati al trasportatore o che il trasportatore o altro soggetto nominato dal compratore non ha provveduto a ritirare i beni entro i termini concordati.
(3) Il rispetto della data di consegna o del periodo di consegna indicato nella Conferma d’Ordine non ha natura essenziale e il mancato rispetto della data di consegna o del periodo di consegna non costituisce un grave inadempimento del contratto. Se il periodo di consegna è concordato, ci riserviamo il diritto di determinare l’esatta data di consegna entro il termine del periodo di consegna.
(4) Tutte le date di consegna e i periodi di consegna dipendono dall’esecuzione da parte del compratore di tutte le sue obbligazioni entro i termini concordati. In particolare, il compratore è tenuto ad ottenere, o a confermare, ogni necessario permesso, disegno etc e ad effettuare i pagamenti entro i termini concordati.
(5) Siamo autorizzati ad effettuare consegne parziali e a fatturarle separatamente.
(6) Il trasferimento del rischio ha luogo con la consegna, ai sensi dell’articolo § 5 sez. 2. Qualora il compratore ometta di prendere in consegna i beni, il rischio sarà trasferito al tempo in cui il compratore ha omesso di prendere in consegna i beni.
(7) In aggiunta ai diritti a noi riconosciuti dalla legge, siamo autorizzati a sospendere la prestazione delle nostre obbligazioni se ci sono ragionevoli presunzioni che il compratore non eseguirà le sue obbligazioni ai sensi del Contratto di Vendita, in particolare se non sarà in grado di pagare il prezzo entro il termine previsto.
§ 6 Nota di consegna, fattura e altri documenti
(1) Noi forniremo al compratore una nota di consegna redatta secondo i nostri standard.
(2) Qualunque sia la clausola Incoterms utilizzata, noi non siamo obbligati a sdoganare i beni per l’esportazione. Ad ogni modo, a rischio e spese del compratore, noi richiederemo ogni licenza di esportazione ed effettueremo le formalità doganali a condizione che il compratore ci abbia fornito tutte le necessarie informazioni.
(3) Forniremo al compratore solo i documenti espressamente indicati nella Conferma d’Ordine.
§ 7 Forza Maggiore
Qualsivoglia impossibilità a consegnare derivante da forza maggiore o altri eventi imprevisti che eccedano la nostra responsabilità, inclusi, a mero titolo esemplificativo, scioperi, chiusure, pandemie, malattie, atti della pubblica autorità, successive cessazioni delle opportunità di esportazione o importazione saranno, per la loro intera durata e in conformità al loro impatto, cause di esonero della responsabilità per mancato rispetto dei termini di consegna o del periodo di consegna concordati così come di ogni altra obbligazione.
§ 8 Obbligazione di pagare il prezzo di acquisto
(1) Il compratore è obbligato a pagare il Prezzo concordato presso il conto corrente da noi indicato. Il luogo di pagamento è 32832 Augustdorf/Germania. I costi bancari addebitati al di fuori della Germania saranno sopportati dal compratore. Il pagamento sarà effettuato senza alcuna deduzione o trattenuta ed è dovuto alla data o entro il termine indicato nella Conferma d’Ordine. Un termine per il pagamento indicato nella Conferma d’Ordine sarà calcolato dalla data della fattura. In assenza di qualsivoglia data di pagamento o termine nella Conferma d’Ordine, il pagamento sarà effettuato entro 30 (trenta) giorni di calendario dalla data della fattura. L’accettazione dei beni da parte del compratore non è un requisito per l’esigibilità del pagamento.
(2) I prezzi concordati non includeranno l’IVA applicabile alla data di consegna.
(3) Il compratore è autorizzato ad avanzare rivendicazioni o a sospendere le proprie prestazioni se tali azioni sono basate sulla medesima operazione e se tali azioni sono basate su pretese del compratore definitive e indiscutibili in virtù di decisione che abbia la natura di cosa giudicata.
(4) Il compratore può compensare qualsivoglia pretesa economica nella misura in cui il relativo ammontare sia riconosciuto dal venditore, sia indiscusso o sia oggetto di una decisione giudiziaria legalmente vincolante.
(5) Se e fino a quando il compratore è in ritardo nel pagamento del Prezzo, il compratore è obbligato a pagare gli interessi convenzionali di mora in misura pari al tasso base annuo della banca centrale tedesca incrementato del 9%.
§ 9 Beni non conformi – Beni con difetti nel titolo
(1) I beni non sono conformi al contratto se al momento in cui il rischio viene trasferito essi sono significativamente difformi dai requisiti indicati nell’art. § 4 sez. 1 e sez. 2.
(2) I beni non sono liberi da diritti o pretese di terzi se al momento del trasferimento del rischio essi sono significativamente difformi dai requisiti indicati nell’art. § 4 sez. 3.
§ 10 Dovere di ispezione e notifica
(1) Senza pregiudizio per le disposizioni di legge, il compratore è obbligato ad esaminare i beni in modo comprensivo rispetto alle divergenze relative alla tipologia, quantità, qualità e imballaggio. Se necessario, il compratore è obbligato a condurre tale esame con il supporto di terzi.
(2) La notifica di non conformità deve essere effettuata per iscritto entro dieci (10) giorni di calendario. In relazione alle difformità evidenti, il periodo per effettuare tale notifica decorre dalla consegna dei beni. In tutti gli altri casi, esso decorre dopo che il compratore ha scoperto la difformità o avrebbe dovuto scoprirla. La notifica di non conformità deve chiaramente indicare e descrivere la difformità in maniera tale che noi possiamo assumere le azioni rimediali.
(3) Fatta eccezione per quanto detto in precedenza e con riferimento al titolo, le previsioni obbligatorie di legge troveranno applicazione.
§ 11 Prescrizione
Senza pregiudizio per i reclami risultanti da condotte dolose o gravemente colpose o fraudolente, così come per i reclami relativi a infortuni letali o con danni al corpo o alla salute, i reclami del compratore rispetto alla difformità dei beni e rispetto ai beni con difetti nel titolo si prescrivono decorso un (1) anno dalla data di consegna dei beni. In relazione ai beni di seconda mano si applica l’art. § 4 sez. 1 periodo 4. La consegna di beni sostitutivi o la riparazione dei beni consegnati non danno luogo ad un nuovo periodo di garanzia nè alla sospensione del medesimo.
§ 12 Rimedi in caso di non conformità dei beni e di beni con difetto nel titolo. Limitazione di responsabilità
(1) In caso di consegna di beni difformi, il compratore può chiedere la consegna di beni sostituitivi o la risoluzione del Contratto di Vendita secondo le disposizioni di legge.
(2) Nella misura in cui i costi associati con l’esecuzione dei rimedi sono aumentati dal fatto che il compratore ha rimosso i beni portandoli in un luogo non indicato nella Conferma d’Ordine o, in assenza di tale indicazione, in un posto diverso dal luogo in cui il compratore svolge l’attività di impresa, tali costi saranno sopportati dal compratore.
(3) Se consegniamo beni difformi o con difetti nel titolo o violiamo ogni altra obbligazione risultante dal Contratto di Vendita o dalle relazioni commerciali con il compratore, il compratore potrà chiedere danni solo ai sensi delle disposizioni di seguito indicate, con esclusione di qualsiasi altro rimedio concorrente (inclusi i rimedi di natura non contrattuale):
a. Noi non siamo responsabili di condotte dei nostri fornitori o subappaltatori, né siamo responsabili dai danni a cui ha contribuito il compratore.
b. Il compratore deve provare che i nostri amministratori o dipendenti o altri componenti dello staff hanno deliberatamente o negligentemente violato le obbligazioni contrattuali dovute al compratore.
c. In caso di responsabilità, l’ammontare dei danni per ritardata consegna è limitato allo 0,5% per ogni settimana di ritardo fino ad un massimo del 5% del Prezzo netto dei beni consegnati in ritardo o non consegnati per niente e, in caso di rimedi dovuti alla consegna di beni non conformi o con un difetto nel titolo e in caso di violazione di tutte le altre obbligazioni, l’ammontare massimo dei danni è limitato al prezzo netto dei beni coinvolti.
d. Nonostante quanto previsto nell’art. § 12 sez. 3 c), noi non siamo responsabili per le perdite di profitto, per danni da interruzione della produzione e per la perdita d’uso.
e. Le sopra citate limitazioni dell’art. § 12 sez. 3 non si applicano
i. A infortuni letali, al corpo o alla salute,
ii. Se abbiamo agito fraudolentemente, in modo gravemente coloposo o intenzionalmente,
iii. Se siamo responsabili ai sensi di disposizioni imperative relative alla responsabilità da prodotto, e
iv. Alle responsabilità che non possono essere escluse o limitate ai sensi della legge applicabile.
(4) Fatta eccezione per quanto sopra indicato, le disposizioni previste dalla legge trovano applicazione.
§ 13 Diritti sui documenti etc.
Noi ci riserviamo tutti i diritti di proprietà intellettuale su tutti i documenti, disegni, schemi, elaborati etc. (di seguito “Documenti”) che abbiamo creato e/o fornito in connessione con l’esecuzione delle nostre obbligazioni ai sensi del Contratto di Vendita. Tali Documenti apparterranno esclusivamente a noi.
§ 14 Altre disposizioni
(1) Il titolo dei beni che sono stati consegnati resterà a nostro favore fino a quando tutti i nostri reclami e le nostre pretese nei confronti del compratore saranno stati risolti. Il Compratore è tenuto ad adottare tutte le misure necessaria per la protezione della nostra proprietà e ad assicurare che il nostro titolo non sia pregiudicato. Se necessario per una valida riserva della proprietà, il Compratore si impegna a porre in essere tutte le registrazioni necessarie nei pubblici registri nel paese in cui si trovano i beni, a sue spese.
(2) Non siamo obbligati ad eseguire alcuna obbligazione non indicata nella Conferma d’Ordine scritta o nelle presenti Condizioni Generali Internazionali di Vendita.
(3) Non esistono accordi a latere del Contatto di Vendita.
(4) Ogni modifica ad un Contratto di Vendita concluso richiede una conferma scritta, debitamente approvata mediante sottoscrizione.
(5) Il compratore non è autorizzato a cedere i suoi diritti e obblighi a terzi.
(6) Il luogo di esecuzione della consegna è regolato dall’art. § 5 sez. 2, il luogo per l’esecuzione del pagamento è regolato dall’art. § 8 sec.1.Per tutte le altre obbligazioni, nonostante la presenza di eventuali previsioni contrarie nella clausola Incoterms concordata, il posto per l’esecuzione della prestazione è stabilito concordemente in 32832 Augustdorf/Germania, inclusa la consegna dei beni sostitutivi, la riparazione delle difformità e gli obblighi restitutori delle obbligazioni contrattuali in caso di invalidità del Contratto.
(7) Tutte le comunicazioni, dichiarazioni, notifiche etc (di seguito collettivamente “Notifiche”) dovranno essere redatte esclusivamente in tedesco o in inglese. Le Notifiche via fax o email soddisfano i requisiti della forma scritta. La sottoscrizione non è richiesta, a meno che non sia richiesta espressamente dalle presenti Condizioni Internazionali di Vendita.
§ 15 Clausola compromissoria e giurisdizione
(1) Qualora il luogo di svolgimento dell’attività di impresa del Compratore sia ubicata nello Spazio Economico Europeo e/o all’interno della Svizzera, per tutte le controversie, incluse quelle relative a questioni concorsuali, derivanti da o connesse con un Contratto di Vendita e/o le presenti Condizioni Generali di Vendita, ivi incluse quelle relative alla validità, invalidità, nullità o mancato rispetto così come le altre controversie relative al rapporto giuridico tra noi e il Compratore, saranno devolute in via esclusiva alla Corte di Stato che ha giurisdizione a 32832 Augustdorf/Germania. In alternativa all’avvio di un giudizio presso la Corte di Stato che ha giurisdizione in 32832 Augustdorf/Germania, noi abbiamo facoltà di adire anche la Corte di Stato del posto in cui il Compratore svolge l’attività di impresa.
(2) Qualora il posto in cui il Compratore svolge l’attività di impresa sia ubicato al di fuori dello Spazio Economico Europeo e della Svizzera, tutte le controversie di natura contrattuale ed extracontrattuale, incluse le controversie di natura concorsuale, derivanti da o connesse con un Contratto di Vendita o le presenti Condizioni Generali di Vendita, ivi incluse quelle relative alla validità, invalidità, nullità o mancato rispetto così come le altre controversie relative dal rapporto giuridico tra noi e il Compratore, saranno risolte secondo le Regole Svizzere della Camera Arbitrale Internazionale Svizzera in vigore alla data in cui la Comunicazione di Arbitrato è notificata ai sensi di tali Regole. Il luogo dell’arbitrato sarà Zurigo/ Svizzera, la lingua del procedimento arbitrale sarà la lingua inglese.
§ 16 Divisibilità
Qualora le disposizioni delle presenti Condizioni Internazionali Generali di Vendita dovessero essere o diventare in tutto o in parte inefficaci, le rimanenti disposizioni continueranno ad applicarsi. Noi e il compratore siamo obbligati a sostituire le disposizioni inefficaci con disposizioni valide che siano il più possibile vicine alle intese commerciali e allo scopo della disposizione inefficace.